Giu 23
Questa scena potrebbe svolgersi nel 2025.
Papà, devo dare l’esame di diritto costituzionale, ma ci sono alcuni articoli che proprio non capisco.
Tipo?
Guarda, leggi ad esempio l’articolo 70, è tutto un continuo rinviare da qualche altra parte, fatto salvo quanto si dice da un’altra parte, guarda, leggi qui…
Art. 70 - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non puo’ contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
Beh, effettivamente…
Ma è sempre stato così? Anche quando diritto costituzionale l’hai studiato tu?
No, direi di no, se ricordo bene, ai miei tempi, l’articolo 70 diceva più o meno così…
Art. 70 - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Insomma, se non si fosse capito, qui si vota e si vota no. Per evitare che una scena come questa possa effettivamente svolgersi. E per un sacco di altre buone ragioni (secondo me, eh, che nessuno se ne abbia a male)
aversene a male?
… ma se vado a votare addirittura io!
Come ho già detto ad Hangin’
NOn avevo dubbi che lei votasse NO.
E NOn averne nemmeNO tu,
voto NO anch’io.
[La realtà è che questo è un messaggio subliminale, perché sotto sotto qualche dubbio a me mi resta; sempre.]
Se non sbaglio l’autore di uno scempio del genere è quel simpaticone di Nania.
da quando sono state istituite le lauree brevi, si fa di tutto per complicare la vita a quei poveri studenti
(io ho votato stamane ad apertura di seggio, e già faceva un caldo che si moriva)
oh, mi pare sia andata bene insomma!
(r4, ti dico benvenuto in ritardo, che son stato qualche giorno senza connessione)